La cooperativa si costituisce per atto pubblico dinanzi ad un Notaio e con la partecipazione di almeno 3 (tre) soci persone fisiche attraverso la redazione di un Atto Costitutivo e dello Statuto.
L’Atto Costitutivo deve indicare (art. 2521 c.c.):
- i dati anagrafici dei soci;
- la denominazione e la sede della società;
- l’indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e gli interessi dei soci, quindi con l’indicazione del settore nel quale si intende esercitare l’attività economica (la specificazione dell’oggetto sociale è uno dei fattori determinanti per l’appartenenza del socio alla società);
- la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale e i versamenti iniziali eseguiti;
- il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- le condizioni per l’eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
- le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
- le forme di convocazione dell’assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
- il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- il numero dei componenti il collegio sindacale, ove obbligatorio;
- la nomina dei primi amministratori e sindaci;
- l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
Parte integrante dell’Atto Costitutivo è lo Statuto della società che contiene le finalità dell’attività, disciplina il funzionamento della cooperativa e stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica.
E’ possibile prevedere alcuni regolamenti che specifichino meglio la vita della cooperativa come ad esempio il regolamento previsto e disciplinato dall’art. 6 della L. 142/2001 che descrive le modalità di attuazione e svolgimento del lavoro in cooperativa descrivendo, tra l’altro, la tipologia di rapporti lavorativi instaurati e la contrattazione collettiva applicata (tale regolamento, approvato dall’assemblea dei soci, va depositato alla Direzione Territoriale del Lavoro).
Terminata la fase costitutiva, la Cooperativa dovrà provvedere a richiedere il numero di Partiva IVA che diventerà anche il numero di iscrizione della società nel Registro Imprese e poi dovrà procedere alla vidimazione dei libri sociali (presso C.C.I.A.A. o Notaio per libri assemblee, soci, Consiglio di Amministrazione, Collegio sindacale ove previsto; per il libro giornale e il libro inventari è stata soppressa la vidimazione e si procede al semplice assolvimento dell'imposta di bollo secondo le modalità previste dalla Legge 18/10/2001 n. 383 anche se è comunque riconosciuta la facoltà di procedere alla vidimazione del libro giornale e del libro inventari da parte di coloro che lo ritengono opportuno.
Per il Registro dei cespiti ammortizzabili e i Registri IVA non è più prevista né la vidimazione iniziale né l'assolvimento dell'imposta di bollo.)
Sarà compito dello Studio Notarile depositare l’Atto presso l’Agenzia delle Entrate (Ufficio del Registro), depositare l’Atto presso la Camera di Commercio la quale attribuirà subito il numero di iscrizione nel R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo).
La Camera di Commercio dopo aver controllato e registrato l’Atto restituirà al notaio n. 2 copie dell’Atto vistate e così destinate: una per l’iscrizione presso l’Ufficio territoriale del Governo - Servizio Vigilanza sulle società cooperative (ex Prefettura) e una per la Direzione Territoriale del Lavoro, Servizio Politiche del Lavoro, Ufficio Cooperazione.
Quando la Cooperativa inizia l’attività ed ogni qualvolta dovesse intraprenderne una nuova, deve comunicarlo, entro 30 giorni, alla Camera di Commercio e all’Agenzia delle Entrate.
Per tale fase, per far fronte agli adempimenti richiesti, la Confcooperative assiste le proprie associate tramite l’ufficio competente.
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COS’È una COOPERATIVA
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Cooperare, vuol dire scegliere di operare insieme, unire idee, lavoro, iniziative, risparmi, con la finalità di raggiungere un risultato comune. La cooperativa è una società di capitali costituita fra persone fisiche e giuridiche che condividono un obiettivo e che uniscono le loro forze per affrontare assieme le sfide competitive ed innovative del mercato senza dimenticare i concetti di solidarietà, collaborazione sul lavoro e mutualità che sono i principi ispiratori di una cooperativa. L’art. 45 della Costituzione sancisce che la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e che la legge promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
Caratteristiche
- Una testa un voto
Nelle società cooperative vige il principio del voto capitario: ciascun socio cooperatore, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della sua quota o il numero delle azioni possedute. Ai soci cooperatori persone giuridiche, l’Atto Costitutivo può attribuire più voti, non oltre i cinque, in relazione all’ammontare della quota oppure al numero dei membri.
- Una società aperta
Le cooperative sono organizzazioni aperte a tutti gli individui capaci di utilizzare i servizi offerti e desiderosi di accettare le responsabilità connesse all'adesione, senza alcuna discriminazione. La cooperativa si rivolge a tutti coloro che condividano i principi mutualistici e possiedano i requisiti richiesti dall’Atto Costitutivo; la domanda di ammissione alla cooperativa è esaminata dal Consiglio di Amministrazione che ne delibera l’accoglimento o il diniego motivandone la scelta.
- Variabilità del capitale
La variabilità del capitale è un elemento strutturale peculiare della cooperazione. La mancanza di una determinazione fissa del capitale sociale fa sì che nelle cooperative il suo aumento o la sua diminuzione a seguito dell’entrata o dell’uscita di un socio non comporti modifiche dell’atto costitutivo. La variabilità è strettamente connessa al principio della porta aperta che distinguono qualsiasi altra società dalle società cooperative che perseguono la massima diffusione dei vantaggi mutualistici.
- Il Principio Mutualistico
L’essenza dello scopo mutualistico caratterizza una cooperativa e si manifesta nel il fornire beni, servizi e occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più favorevoli di quelle che otterrebbero sul mercato (definita come mutualità interna); e nell’avere finalità che riguardano la pubblica utilità: erogare anche a terzi beni o servizi, e fare azioni a sostegno del movimento cooperativo (definita mutualità esterna).
Il fine che guida le cooperative consiste nel valorizzare la figura del socio assicurandogli lavoro o servizi alle migliori condizioni di mercato.
Nelle cooperative l’ avanzo di gestione resta essenzialmente patrimonio sociale e può essere destinato agli investimenti, allo sviluppo delle attività d’impresa, alla istituzione di servizi comuni, alla formazione ed elevazione delle capacità professionali dei soci; contrariamente alle altre società di capitali, in cui lo scopo principale è la realizzazione del lucro da distribuire ai soci in proporzione alle azioni o alle quote possedute.
La mutualità può essere prevalente o meno caratterizzando rispettivamente “le cooperative a mutualità prevalente” e “le cooperative a mutualità non prevalente”.
Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: (art. 2512 c.c.)
- Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
La condizione di prevalenza si realizza al superamento del 50% dei parametri di cui sopra (art. 2513 c.c.).
Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti le clausole di non lucratività di cui all’art. 2514 c.c..
Le cooperative che non rispettano queste condizioni sono comunque “cooperative” vista l’importante funzione sociale che sono chiamate ad assolvere, ma a differenza di quelle a mutualità prevalente non possono fruire delle medesime agevolazioni ed incentivi di natura tributaria.
Le cooperative a mutualità non prevalente sono le società che per due esercizi consecutivi, non rispetta la condizione di prevalenza prima descritta, ovvero quando modifica le previsioni statutarie di cui all'art. 2514 del c.c.
Tipologia di cooperative
Il Ministero dello Sviluppo Economico avvalendosi degli uffici presso le Camere di Commercio, ha istituito un apposito Albo delle Società Cooperative con due sezioni: nella prima si devono iscrivere quelle a mutualità prevalente, nella seconda devono registrarsi le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.
Le cooperative iscritte all’Albo sono inserite in categorie specifiche determinate dall’attività svolta.
Il numero di iscrizione a tale albo deve essere indicato negli atti e nella corrispondenza della cooperativa.
A seconda del tipo di scambio che si realizza fra socio e cooperativa, scambio attraverso cui il socio trova le condizioni più vantaggiose rispetto alle condizioni del mercato, si individuano tipologie differenti di cooperative:
- di lavoro, in cui la cooperativa si avvale delle prestazioni lavorative dei soci;
- di consumo o di utenza, in cui la cooperativa svolge la sua attività a favore del socio consumatore o utente;
- di conferimento, in cui la cooperativa utilizza per la sua attività i beni o i servizi apportati dai soci.
A seconda del tipo di attività svolta si individuano cooperative di consumo e fra dettaglianti, cooperative di produzione e lavoro, cooperative agricole, cooperative edilizie e di abitazione, cooperative di trasporto, cooperative della pesca, cooperative culturali, cooperative sportive, cooperative turistiche, Banche di Credito Cooperativo e cooperative sociali.
Le cooperative possono anche svolgere attività con i terzi, ma ciò, deve essere espressamente indicato nell’Atto Costitutivo.
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come FUNZIONA una SOCIETÀ cooperativa
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Le cooperative possono stabilire se osservare la disciplina e le caratteristiche delle società a responsabilità limitata o delle società per azioni in considerazione del disposto dell’art. 2519 c.c.. Le cooperative che hanno un numero che va da 3 soci persone fisiche a 19 soci (anche persone giuridiche) e con un attivo patrimoniale inferiore ad 1 milione di Euro possono decidere se far riferimento alla disciplina delle s.r.l. o s.p.a.; le cooperative che superano questi limiti, dovranno applicare la disciplina delle s.p.a. In entrambi i casi le cooperative hanno al loro interno alcuni organi con specifiche competenze, alcuni obbligatori, altri facoltativi a seconda del tipo societario di riferimento scelto.
Gli organi della società cooperativa
- Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è composta da tutti i soci della cooperativa e si riuniscono almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. Alle votazioni possono partecipare solo i soci che sono iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci. Il codice civile prevede dei quorum costitutivi e deliberativi a seconda che l’assemblea si riunisca in via ordinaria, come nel caso dell’approvazione del bilancio oppure in seduta straordinaria, quando ad esempio è necessario procedere a delle modifiche statutarie. Nello spirito cooperativistico, è preferibile che sia la stessa società attraverso il proprio organo amministrativo ad incentivare quanto più possibile la partecipazione dei soci alla vita e alle attività del sodalizio.
Le funzioni dell’assemblea ordinaria sono:
- approvazione del bilancio;
- nomina e revoca degli amministratori; nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
Le funzioni dell’assemblea straordinaria sono:
- modificazioni dello statuto;
- nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
Le decisioni dei soci vincolano tutti i soci compresi coloro che non hanno partecipato alle decisione, o siano risultati dissenzienti. Eventuali decisioni contra legem o contrarie allo statuto possono essere impugnate dai soci dissenzienti, dagli amministratori e dal collegio sindacale(ove previsto).
- Consiglio di Amministrazione e Amministratore Unico
I soci costituenti prima durante la stesura dello statuto, l’assemblea dei soci poi, stabiliscono se l’organo amministrativo sarà composto da più membri, 3 o 5, oppure da un unico componente dando vita rispettivamente ad un Consiglio di Amministrazione (C.D.A.) o ad un Amministratore Unico.
Il Consiglio di Amministrazione è composto per la maggior parte da soci cooperatori. Coloro che sono interdetti, inabilitati o condannati (ai sensi dell’art. 28 c.p.) non possono essere nominati amministratori.
L’Amministratore Unico è scelto dai soci costituenti o dall’Assemblea ed è l’unico individuo che ha responsabilità della gestione dell’impresa e compie tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale dandone contezza nel proprio libro dei verbali.
Entro 30 giorni dallo loro nomina gli amministratori o l’amministratore unico devono chiedere l’iscrizione presso il Registro delle Imprese specificando chi abbia la rappresentanza della società e se i componenti operano congiuntamente o disgiuntamente in modo da adempiere agli obblighi pubblicitari verso i terzi. All’interno del c.d.a. i membri eleggono un proprio presidente che rappresenta la società per tutti gli atti compiuti. E’ compito del presidente convocare le riunioni del consiglio di cui saranno redatti i verbali da conservare nel libro dei verbali del c.d.a..
Le funzioni del Consiglio di Amministrazione o dell’amministratore Unico sono:
- ammissione, recesso, esclusione dei soci e decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con gli stessi; (funzioni non delegabili)
- redazione del bilancio;
- valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
- convocazione dell’assemblea per riduzione del capitale a seguito di perdite, e per il reintegro dello stesso, progetto di fusione e progetto di scissione e per l’aumento del capitale sociale;
- esame dei piani strategici, industriali e finanziari della società;
- determinazione del contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio delle deleghe, pronuncia di direttive agli organi delegati e avocazione a sè di operazioni rientranti nella delega;
- valutazione, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.
Le deliberazioni del c.d.a. sono valide se è presente la maggioranza degli amministratori in carica a meno che lo statuto non disponga diversamente.
- Collegio Sindacale e Revisore legale dei conti
La disciplina dei controlli all’interno delle società cooperative è stata oggetto di modifiche negli ultimi mesi. Attualmente con l’atto costitutivo è possibile prevedere la nomina di un organo di controllo che si occupi anche della revisione legale dei conti e che sia costituito da un unico membro.
La nomina è invece obbligatoria se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, o per due esercizi consecutivi ha superato i limiti indicati nell’art. 2435 bis c.c.. Al verificarsi di una di queste condizioni, l’assemblea deve provvedere entro 30 giorni.
Non possono essere eletti sindaci o revisori coloro che siano in situazione di incompatibilità con i componenti l’organo amministrativo (art. 2399 c.c.)
Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Si riunisce almeno con cadenza trimestrale per verificare la correttezza della gestione. I sindaci possono anche impugnare le delibere dell’organo amministrativo assunte in difformità di legge o statuto.
La revisione delle cooperative
La Costituzione all’art. 45 riconosce alle cooperative una funzione sociale, ne promuove e ne favorisce a diffusione prevedendo gli opportuni controlli. L’Istituto della revisione cooperativa disciplinato dal D.Lgs. 220/2002 prevede che l’attività di revisione nei confronti degli enti cooperativi non associati venga svolta dal Ministero, con propri dipendenti. Qualora le cooperative siano aderenti ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo, quale è Confcooperative, la revisione è svolta da revisori operanti presso le medesime che hanno conseguito l'abilitazione all’attività di vigilanza, attraverso appositi corsi di formazione autorizzati dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico. I revisori non dipendenti dal Ministero, nell'esercizio delle loro funzioni, si intendono incaricati di pubblico servizio e a loro si applicano le cause di incompatibilità previste dall'articolo 2399 del codice civile.
La vigilanza si esplica in un’attività di assistenza e supporto alle società cooperative oltre che di controllo della corretta applicazione della disciplina vigente in materia cooperativistica analizzando la documentazione e monitorando l’attività del sodalizio.
La revisione si svolge una volta per ciascun biennio, tranne per alcune cooperative quali quelle sociali, quelle di abitazione iscritte all’apposito albo e quelle tenute al bilancio consolidato, che sono revisionate annualmente.
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NORMATIVA di RIFERIMENTO
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La Costituzione all'art.45 recita infatti: "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità".
Il Codice civile del 1942 dall'articolo 2511 al 2548, così come modificato dal D.lgs. 17/02/2003 n. 6 "Riforma delle società di capitali e cooperative" .
Il D.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetta legge Basevi) reca le norme sulla vigilanza alle imprese cooperative nonché quelle sulla struttura giuridica. Gran parte di questa legge è stata recepita nel nuovo articolato del Codice Civile; una parte importante (articoli: 1-2-3-4-5-6-7-13-14-15-16) degli articoli è stata abrogata dal D.lgs. 220 del 2002. Sul Piano della vigilanza opererà dal prossimo anno il nuovo Decreto Legislativo.
Legge del 13 febbraio 1971 n. 127 - Modifiche al D.L. C.P.S. 14/12/47.
D.lgs. n. 220/2002 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi".
Legge 3 aprile 2001 n. 142 "Revisione della legislazione cooperativistica con particolare riferimento alla figura del socio lavoratore".
Legge 31 gennaio 1992 n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative".
Legge 08/09/1991 n.381 "Disciplina delle cooperative sociali".