comeCREAREunaCOOPERATIVA

La cooperativa si costituisce per atto pubblico dinanzi ad un Notaio e con la partecipazione di almeno 3 (tre) soci persone fisiche attraverso la redazione di un Atto Costitutivo e dello Statuto. 

L’Atto Costitutivo deve indicare (art. 2521 c.c.): 

  • i dati anagrafici dei soci;
  • la denominazione e la sede della società; 
  • l’indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e gli interessi dei soci, quindi con l’indicazione del settore nel quale si intende esercitare l’attività economica (la specificazione dell’oggetto sociale è uno dei fattori determinanti per l’appartenenza del socio alla società);
  • la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale e i versamenti iniziali eseguiti;
  • il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura; 
  • i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
  • le condizioni per l’eventuale recesso o per la esclusione dei soci; 
  • le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
  • le forme di convocazione dell’assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
  • il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
  • il numero dei componenti il collegio sindacale, ove obbligatorio;
  • la nomina dei primi amministratori e sindaci;
  • l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. 

Parte integrante dell’Atto Costitutivo è lo Statuto della società che contiene le finalità dell’attività, disciplina il funzionamento della cooperativa e stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica. 

E’ possibile prevedere alcuni regolamenti che specifichino meglio la vita della cooperativa come ad esempio il regolamento previsto e disciplinato dall’art. 6 della L. 142/2001 che descrive le modalità di attuazione e svolgimento del lavoro in cooperativa descrivendo, tra l’altro, la tipologia di rapporti lavorativi instaurati e la contrattazione collettiva applicata (tale regolamento, approvato dall’assemblea dei soci, va depositato alla Direzione Territoriale del Lavoro). 

Terminata la fase costitutiva, la Cooperativa dovrà provvedere a richiedere il numero di Partiva IVA che diventerà anche il numero di iscrizione della società nel Registro Imprese e poi dovrà procedere alla vidimazione dei libri sociali (presso C.C.I.A.A. o Notaio per libri assemblee, soci, Consiglio di Amministrazione, Collegio sindacale ove previsto; per il libro giornale e il libro inventari è stata soppressa la vidimazione e si procede al semplice assolvimento dell'imposta di bollo secondo le modalità previste dalla Legge 18/10/2001 n. 383 anche se è comunque riconosciuta la facoltà di procedere alla vidimazione del libro giornale e del libro inventari da parte di coloro che lo ritengono opportuno. 

Per il Registro dei cespiti ammortizzabili e i Registri IVA non è più prevista né la vidimazione iniziale né l'assolvimento dell'imposta di bollo.)

Sarà compito dello Studio Notarile depositare l’Atto presso l’Agenzia delle Entrate (Ufficio del Registro), depositare l’Atto presso la Camera di Commercio la quale attribuirà subito il numero di iscrizione nel R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo).

La Camera di Commercio dopo aver controllato e registrato l’Atto restituirà al notaio n. 2 copie dell’Atto vistate e così destinate: una per l’iscrizione presso l’Ufficio territoriale del Governo - Servizio Vigilanza sulle società cooperative (ex Prefettura) e una per la Direzione Territoriale del Lavoro, Servizio Politiche del Lavoro, Ufficio Cooperazione.

Quando la Cooperativa inizia l’attività ed ogni qualvolta dovesse intraprenderne una nuova, deve comunicarlo, entro 30 giorni, alla Camera di Commercio e all’Agenzia delle Entrate. 

Per tale fase, per far fronte agli adempimenti richiesti, la Confcooperative assiste le proprie associate tramite l’ufficio competente.

COS’È una COOPERATIVA

come FUNZIONA una SOCIETÀ cooperativa

NORMATIVA di RIFERIMENTO